#class4banking - NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE PER CONTRARIETA’ ALLA DISCIPLINA ANTITRUST - La Corte d’Appello di Milano limita il perimetro dell’eccezione di nullità al modello ABI del 2002

IL CASO: Nel corso del giudizio di primo grado la garante di una società viene condannata al pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale e subisce la revoca del fondo patrimoniale costituito con il coniuge.

La Garante interpone appello e, tra le altre, solleva anche un’eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta per contrarietà alla disciplina antitrust secondo quanto già indicato nel parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2002. In particolare la Garante ha sostenuto la violazione di dette norme pur in presenza di clausole diverse da quelle specificamente censurate dall’Autorità in ragione della loro standardizzazione e suscettibilità di incidere negativamente nella sfera giuridica del fideiussore garante.

LA DIFESA: La difesa della Banca appellata è stata condotta sottolineando come il modello di fideiussione usato fosse successivo (e diverso nelle clausole contrattuali) rispetto a quello oggetto della censura dell’Antitrust e conforme alle disposizioni imposte da Banca d’Italia contenute nel provvedimento 55/2005 sottolineando il sostanziale allontanamento delle clausole emendate a seguito del provvedimento della BdI rispetto a quelle censurate nel 2002.

IL PROVVEDIMENTO: la Corte d’Appello di Milano, pur riservandosi una valutazione approfondita dell’eccezione in sede di decisione, ha comunque accolto, in sede di decisione sulla richiesta di sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado, le nostre argomentazioni precisando che la valutazione della nullità dovrà, in sede decisionale, basarsi sul contenuto effettivo delle clausole e sulla loro idoneità specifica a costituire una pratica uniforme illecita e lesiva dei diritti del fideiussore

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