CLASS4BANKING - Unlikely To Pay: la nuova frontiera di gestione delle esposizioni deteriorate: qualche ipotesi sulla gestione legale

Da diversi mesi si è affacciata sul mercato delle cartolarizzazioni (e più in generale della gestione delle sofferenze) una categoria specifica di NPL che comprende tutti i crediti per i quali, secondo la prudente valutazione dell’istituto erogante, è improbabile un esito regolare del finanziamento.

A detta di molti tale nuova classificazione di esposizioni deteriorate sarà suscettibile di interessare in modo importante il mercato degli NPL.

A differenza delle sofferenze, che normalmente vedono l’impiego di risorsee legali da un punto di vista meramente processuale e finalizzato alla gestione dell’espropriazione forzata gli UTP coinvolgeranno necessariamente un altro segmento di conoscenze giuridiche più squisitamente consulenziali con lo scopo di produrre gli accordi di ristrutturazione del debito più efficaci e garantisti.

 

Tale gestione legale del processo peraltro peraltro sembra condivisibile sia dal punto di vista del creditore (sia esso originario o cessionario) che del debitore e coinvolgerà non solo molti dei principi e delle norme comunemente applicate nell’ambito della gesione delle sofferenze bancarie ma anche competenze di più ampio respiro come quelle più strettamente connesse al diritto societario e a quello concorsuale.

In questo contesto si colloca la presente disamina generale per la quale conviene partire dalle definizioni di UTP che Banca d’Italia individua nella propria normativa. 

La prima classificazione di tale categoria di crediti risale infatti al gennaio del 2015 quando viene inserita, per la prima volta, nella Circolare 272 della Banca d’Italia inerente alle regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza.

Tale norma bancaria, tra le altre cose specifica la categoria come segue.

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore).

Da un’esame sommario della normativa sembra emergere che gli UTP possono, in estrema sintesi, concretizzarsi in tre diverse realtà.

 

UTP relativi a finanziamenti del segmento c.d. “retail” - si tratta di esposizioni relative a persone fisiche che, a vario titolo, si trovino in situazione di difficoltà nell’onorare regolarmente l’ammortamento di un prestito. Si ribadisce che, secondo Banca d’Italia, tale classificazione non consegue necessariamente il mancato rimborso del credito ma si può manifestare anche in un momento anteriore. In questo contesto, normalmente molto semplice e suscettibile di coinvolgere importi piuttosto modesti, gli strumenti giuridici tipici della gestione di questo tipo di UTP sono:

- la surroga di altro creditore (con il quale il debitore negozia diverse condizioni);

- la variazione del piano di ammortamento (il c.d. Riscadenziamento)

- l’alienazione di un cespite dato in garanzia con definizione della posizione debitoria (con o senza accollo del terzo acquirente);

- la liberazione del garante (che lascia comunque la necessità di affrontare il tema dell’obbligazione principale);

 

UTP relativi a finanziamenti del segmento c.d. “corporate” - si tratta di esposizioni relative a persone giuridiche e, tipicamente, possono essere rappresentate sia da rapporti molto semplici (presenza di un solo debitore e di un solo rapporto) che da situazioni complesse (presenza di uno o più fideiussori di diversa natura e più o meno capienti dal punto di vista patrimoniale, presenza di pegni su titoli o quote, garanzie reali, molteplicità e varietà di rapporti di credito ecc. ecc.). Per questo segmento, analogamente a quanto capita nell’ambito della mera gestione funzionale all’aggressione giudiziale, diventa essenziale una puntuale due diligence legale preliminare che sia in grado di identificare verosimili prospettive di recupero nell’ottica di dare corso ad una ristrutturazione efficace dei vari rapporti e suscettibile, da un lato, di garantire al debitore le condizioni necessarie per progettare serenamente la propria ripresa economica garantendo, dall’altro, un migliore margine di recuperabilità del credito deteriorato (e, nei casi migliori, magari anche una performance positiva).

 

UTP relativi a finanziamenti concessi a imprese che si trovano in stato di insolvenza controllata - è la stessa norma di Banca d’Italia a indicare, sul punto che <<Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza [...omississ…]. Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività non deteriorate. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore,>> In tale situazione appare comunque opportuno un monitoraggio di natura legale che verifichi il corretto andamento della procedura anche e sopratutto nell’ottica di prevenire situazioni patologiche quali, ad esempio, la sospensione dell’efficacia dei rapporti autoliquidanti. Ovviamente, in tale contesto e nel prossimo futuro, sarà opportuno rivalutare queste posizioni alla luce della riforma sulla Crisi d’Impresa.

 

Per concludere si segnala altresì che sul tavolo della BCE è in corso di istruttoria una riorganizzazione della normativa che tenga conto delle peculiarità degli UTP.